Art. 52
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[1]I Negozianti, i Tipografi, i Litografi, gli Albergatori, i Locandieri, i Pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i Notai, Segretari, Cancellieri e qualunque Funzionario od Amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli Agenti indicati nel precedente articolo, che, muniti di speciale autorizzazione amministrativa, loro si presentassero o ne facessero richiesta. I Causidici dovranno permettere l'esame degli atti e documenti appartenenti alla lite da loro patrocinata, quando non siano rimasti visibili in Cancelleria o presso gli Uscieri.
[2]In caso di rifiuto, l'Agente richiedera' l'assistenza del Pretore o del Sindaco locale o di chi ne fa le veci, per compilare in sua presenza un processo verbale sul rifiuto.
[3]La medesima assistenza si dovra' richiedere in caso di visita a domicilio per sospetto di possesso di carta bollata filigranata o bolli falsificati, e degli istrumenti atti alla falsificazione.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva