Art. 54
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[1]L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.
[2]Per altro la prescrizione non rende ne' servibili ne' producibili gli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e multe dovute.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva