Art. 55
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Le contravvenzioni alle Leggi sul bollo, anteriori alla presente Legge, saranno regolate dalle Leggi anteriori quanto alle pene ed alla prescrizione; ma gli atti e scritti in contravvenzione saranno sottoposti alle tasse di bollo stabilite da questa Legge.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva