Art. 56
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Sara' punito colla reclusione estendibile ad anni sette: Chi avra' contraffatto la carta filigranata, i bolli o le marche da bollo stabilite dalla presente Legge, o avra' fabbricato filigrane, punzoni, bolli, rami od altri istromenti atti a tale contraffazione, o fatto scientemente uso di dette filigrane, punzoni, bolli, rami ed altri istrumenti; Chi scientemente avra' fatto smercio, od avra' scientemente fatto uso di carta bollata e marche da bollo falsificate.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva