Art. 57

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Sara' punito col carcere per la durata non minore di due anni chi, essendosi procurato le vere filigrane, i veri bolli, punzoni o rami, ne avra' fatto applicazione od uso a danno dello Stato.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art57 · fonte su Normattiva