Art. 58
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Sara' punito colla carcerazione estendibile fino ad un anno chi scientemente avra' ritenuto in casa od altrove filigrane, punzoni, bolli o rami contraffatti, o istrumenti destinati a fabbricarli, ovvero carta o marche da bollo fabbricate od improntate con tali filigrane, bolli o rami.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva