Art. 59
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[1]La tassa di bollo sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi e' riscossa dagli Uffici doganali contemporaneamente all'emissione delle bollette medesime, giusta l'allegato D della Legge 16 giugno 1871, n. 260.
[2]Sono pure riscosse direttamente dai detti Uffici le tasse di bollo di che all'articolo 23 della presente Legge, per i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura provenienti dall'estero.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva