Art. 61
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[1]Le Societa' concessionarie di ferrovie pubbliche o altri esercenti le medesime potranno essere esonerati dall'obbligo di far apporre il bollo ai biglietti o riscontri per trasporto dei viaggiatori o delle merci, quando si sottomettano al pagamento in rate trimestrali scadute di una somma annuale corrispondente all'ammontare delle tasse che sarebbero state dovute in ragione del numero dei biglietti o riscontri emessi nell'anno precedente.
[2]Al termine di ciascun anno si fara' il computo, di concerto con gli Agenti finanziari e sulle risultanze dei registri tenuti dalle Societa' o altri esercenti, dei biglietti o riscontri realmente emessi, ed avra' luogo il pagamento o la restituzione di cio' che sara' stato in meno o in piu' pagato.
[3]Per le ferrovie che entrano in esercizio dopo l'attivazione della presente Legge i Rappresentanti delle Societa' o i Concessionari potranno, anche per il primo anno di esercizio, godere della indicata facilitazione, purche' entro un mese dalla attivazione della linea o di parte di essa dichiarino all'Agente incaricato della riscossione della tassa il numero approssimativo dei biglietti o riscontri che presumono potersi emettere dal giorno dell'attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed eseguiscano in base alla fatta dichiarazione il pagamento delle tasse in rate trimestrali scadute.
[4]Per l'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'attivazione della linea si osserveranno le norme ordinarie calcolando per l'anno intiero il numero dei biglietti o riscontri in proporzione di quelli effettivamente emessi nella parte dell'anno precedente nella quale la ferrovia fu in esercizio.
[5]I biglietti o riscontri per l'abbuonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori o di merci sulle ferrovie pubbliche, non sono compresi fra quelli indicati nel presente articolo e nel numero 5 del precedente articolo 20, ma saranno invece considerati quali atti delle Societa' anonime e tassati giusta le disposizioni del numero 27 del citato articolo 20.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva