Art. 62
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[1]I biglietti, buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque ne sia fatta l'emissione, autorizzata o abusiva, saranno soggetti a titolo di bollo ad una tassa annuale dell'uno per 1000 della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.
[2]La tassa dovra' essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno.
[3]La tassa sara' dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato o sia cessata nel corso di un semestre.
[4]Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sara' dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.
[5]Le disposizioni di quest'articolo rimangono nell'applicazione subordinate alle disposizioni della Legge speciale 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), sulla circolazione cartacea durante il corso forzato.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva