Art. 65

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[1]Le Societa' straniere, anonime o in accomandita per azioni, che fanno operazioni nel Regno diverse dalle assicurazioni, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione sono esenti dalla tassa di negoziazione giusta il successivo articolo 68, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille in proporzione del capitale complessivo che avranno destinato alle loro operazioni nello Stato.

[2]Entro 30 giorni dalla data della comunicazione del relativo Decreto d'autorizzazione, o dal giorno della prima operazione, se la Societa' viene attivata in qualsiasi guisa prima dell'autorizzazione medesima, le dette Societa' dovranno denunziare all'Ufficio demaniale del luogo, ove hanno la principale loro sede d'esercizio:

[3]1. L'ammontare complessivo del capitale destinato alle loro operazioni nello Stato;

[4]2. Le sedi principali e filiali che la Societa' ha nel Regno;

[5]3. Il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili nello Stato.

[6]Gli aumenti nel capitale impiegato ed i cambiamenti che seguissero nelle sedi e nei rappresentanti delle Societa' dovranno denunziarsi, di volta in volta, entro 30 giorni decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

[7]Per le denunzie che furono fatte o che dovevano farsi anteriormente dovranno osservarsi le disposizioni rispettivamente in vigore.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art65 · fonte su Normattiva