Art. 66
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[1]L'Amministrazione delle Finanze, sentiti i rappresentanti delle Societa', determinera' annualmente la porzione del loro capitale che deve andare saggetto alla tassa.
[2]Il pagamento della tassa si fara' a trimestri maturati. Ove la Societa' straniera cessasse interamente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovra' pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si provera' avere avuto luogo la cessazione.
[3]Omettendosi di fare nei prescritti termini la denunzia imposta dal precedente articolo, s'incorrera' nella pena della multa. Questa non sara' minore di lire 500 quando si ometta di denunziare l'aumento del capitale da destinarsi alle operazioni nello Stato.
[4]L'omesso o ritardato pagamento delle tasse, oltre i termini prescritti, dara' luogo all'applicazione della sovratassa del quarto, oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta.
[5]I rappresentanti, gerenti o firmatari saranno solidariamente responsabili colle Societa' che rappresentano, pel pagamento delle tasse, sovratasse e altre penalita' stabilite dalla presente Legge.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva