Art. 67
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[1]Vi sara' prescrizione delle tasse, sovratasse e multe dei precedenti due articoli: Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse gia' determinate e per la domanda di restituzione di tasse gia' pagate; Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa, per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi.
[2]L'azione pel conseguimento della sovratassa dovuta pel mancato pagamento si prescrivera' nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.
[3]Le altre pene si prescriveranno entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione.
[4]Per l'esazione coattiva di queste tasse e delle relative penalita' sara' applicata la disposizione del successivo articolo 74.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva