Art. 69
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[1]La tassa annua imposta dall'articolo precedente sara' pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.
[2]Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sara' liquidata per l'intero semestre.
[3]Il pagamento della tassa dovra' eseguirsi direttamente dalle Societa', Istituti di credito, Stabilimenti, Provincie, Comuni o altre Amministrazioni che hanno fatta l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva