Art. 7

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[1]La carta per gli atti e documenti civili, giudiziali, stragiudiziali ed amministrativi, e per le polizze e scritture private di affitti e locazioni, ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; e' lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.

[2]La carta per i procedimenti davanti i Giudici conciliatori consiste in un foglio di qualita' eguali, ma avente dimensioni d'un quarto meno, e per le quietanze ordinarie e' un mezzo foglio di questa stessa carta.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art7 · fonte su Normattiva