Art. 71

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[1]Le Societa', gli Istituti, gli Stabilimenti, le Provincie, i Comuni e le altre Amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 68, dovranno denunziarli all'Ufficio di Registro del Distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

[2]Questa denunzia dovra' farsi entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

[3]Eguale denunzia dovra' farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne e' avvenuta l'estinzione.

[4]Per i titoli emessi e non ancora denunziati saranno osservate le disposizioni delle Leggi in vigore all'epoca dell'emissione.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art71 · fonte su Normattiva