Art. 73
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L'azione al conseguimento od alla restituzione della tassa sulla negoziabilita', e delle pene pecuniarie relative, si prescrivera' nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva