Art. 75
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[1]In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Societa' o gli Istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire una per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette Casse, Societa' ed Istituti avra' fatte nel semestre precedente. 3
[2]Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e cosi' sara' raddoppiata la somma, per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.
[3]Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estendera' alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.
[4]Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione fatte dai Monti di pieta' per somme inferiori a lire 300.
[5]I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate Casse, Istituti e Societa' senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze, soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1888, n. 5515
3La L. 12 luglio 1888, n. 5515 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La tassa di negoziazione delle cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli, e quella per le anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, di' che negli articoli 68 e 75 della legge 13 settembre 1874, N. 2077, e nell'articolo 16 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, come pure le tasse, di che negli articoli 13 della legge 8 giugno 1874, N. 1947, titolo 2, e 65 della detta legge 13 settembre 1874, N. 2077, sono portate da una lira ad una lira e mezza per mille, oltre l'aumento di due decimi".
Testo vigente dal 17 luglio 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva