Art. 1
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[1]LEGGE SULLE TASSE DI REGISTRO
[2]Art. 1.
[3]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 1.
[4]Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprieta', dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore della presente legge.
[5]I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti; in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualita' di atto.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva