Art. 1

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[1]LEGGE SULLE TASSE DI REGISTRO

[2]Art. 1.

[3]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 1.

[4]Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprieta', dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore della presente legge.

[5]I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti; in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualita' di atto.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art1 · fonte su Normattiva