Art. 10

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 10.

[2]Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art10 · fonte su Normattiva