Art. 10
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 10.
[2]Non ha luogo restituzione di tasse in caso di risoluzione, rescissione o riforma anche per effetto di condizione risolutiva alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse espressamente vincolato.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva