Art. 100
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 99.
[2]Gli atti soggetti a registrazione e non registrati, non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizi, fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalita'.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva