Art. 101

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 100, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 6.

[2]Per tutto cio' che di conformita' all'art. 71 della presente legge e' soggetto a denunzia, decorsi i termini per la denunzia stessa, non si potra' dell'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffici amministrativi, senza che venga data la prova della seguita denunzia dell'eredita' e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse decorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.

[3]Parimente, decorso il termine stabilito per la denunzia resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', come pure decorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto per la presa di possesso di benefizi o prebende di ogni specie, nessuno interessato potra' agire in giudizio, senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia; ed ove sia decorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovra' eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.

[4]Cessera' l'obbligo della prova o della enunciazione dell'eseguita denunzia o del pagamento, decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse o penali esigibili nei casi suddetti.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art101 · fonte su Normattiva