Art. 102
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[1]Legge 13 settembre 1874, n.2076, art. 101.
[2]Qualunque occultazione di prezzo o valore in un atto pubblico o privato, e nella denunzia di un contratto verbale rendera' eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione in giudizio l'atto fallace, sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.
[3]Per il conseguimento di questa tripla tassa l'amministrazione ha azione solidale verso le parti e verso tutti coloro che cooperarono alla occultazione o che abbiano fatto uso dell'atto vizioso.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva