Art. 103

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 102.

[2]La inefficacia ed ineseguibilita' degli atti, stabilita nei tre precedenti articoli, potra' essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovra' in ogni caso essere rilevata di ufficio dal giudice. Il giudizio restera' immediatamente sospeso, e non potra' riprendere il suo corso, finche' gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma della presente legge. Frattanto il giudice accordera' i provvedimenti opportuni affinche' non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati, o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti, appena che il ricevitore certifichera' che la contravvenzione venne emendata.

[3]Sara' pero' assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria l'omessa registrazione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art103 · fonte su Normattiva