Art. 107

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[1]e 13 settembre 1874, n. 2076, art. 106, con le modificazioni derivanti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5130; 29 giugno 1882 n. 835; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7; 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]In tutte le copie ed in tutti gli estratti di atti civili, giudiziali e stragiudiziali soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori, funzionari od ufficiali pubblici, e quanto ai cancellieri giudiziari anche nella semplice apposizione di visto alle copie, sara' fatta menzione della quietanza delle tasse mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

[3]La menzione nel modo sopra espresso della quietanza di registrazione sara' eseguita anche sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali e stragiudiziali, rispetto alle scritture private, agli atti esteri ed i contratti verbali gia' registrati, dei quali occorresse di fare l'enunciazione o in dipendenza dei quali l'atto fosse stipulato.

[4]La menzione di cui nel presente articolo potra' anche scriversi in piede o in margine dell'originale o della copia dell'atto, ma in questo caso dovra' essere firmata dal notaro, procuratore, funzionario o ufficiale.

[5]Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sara' punita con l'ammenda di lire 6.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art107 · fonte su Normattiva