Art. 11

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 11.

[2]Dalle disposizioni dei due precedenti articoli si eccettuano:

[3]1° Le sentenze di vendita forzata d'immobili quando con altra sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, la vendita sia stata dichiarata nulla;

[4]2° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volonta' e dal consenso delle parti, induca la nullita' dell'atto fin dalla sua origine;

[5]3° Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

[6]4° Le convenzioni per causa, e in occasione di matrimonio, allorche' fossero risolute o annullate.

[7]E' ammessa la restituzione della tassa pagata qualora nei casi contemplati nei numeri 1, 2, 3, ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunzio' la nullita' dell'atto, o la evizione, e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art11 · fonte su Normattiva