Art. 110

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 109.

[2]Ogniqualvolta sara' pronunciata una condanna sopra un atto registrato, nella sentenza si dovra' enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso e' stato eseguito.

[3]Tale enunciazione potra' scriversi in margine o in calce, come e' disposto dall'art. 107.

[4]In caso di omissione il ricevitore esigera' la tassa se l'atto non e' registrato nel suo ufficio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sara' giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sara' stata pronunziata la sentenza.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art110 · fonte su Normattiva