Art. 113
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[2]I notari, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, ed i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:
[3]1. I notari, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, nonche' le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata, a norma dell'art. 1323 del codice civile;
[4]2. I cancellieri giudiziari, tutti gli atti, le sentenze, decreti o provvedimenti e i processi verbali che, a norma questa legge, debbono essere registrati a termine fisso;
[5]3. Gli uscieri, tutti gli atti del loro uffizio soggetti registrazione;
[6]4. I segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4. Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano piu' funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terra' un solo repertorio.
[7]Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 114, s'incorrera' nella pena di lire 6, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti o autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'amministrazione, sotto pena della sospensione dall'esercizio.
[8]Dall'obbligo dell'iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva