Art. 114

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 111, con la modificazione derivante dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, art 4; 29 giugno 1882, n. 835, art. 5, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7.

[2]Ciascun articolo del repertorio conterra':

[3]1° Il numero progressivo;

[4]2° La data dell'atto o dell'autenticazione, e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

[5]3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

[6]4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

[7]5° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorche' si trattera' di atti che avranno per oggetto la proprieta', l'usufrutto, l'uso od godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

[8]6° La nota della seguita registrazione per gli atti registrati.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art114 · fonte su Normattiva