Art. 114
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[2]Ciascun articolo del repertorio conterra':
[3]1° Il numero progressivo;
[4]2° La data dell'atto o dell'autenticazione, e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;
[5]3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;
[6]4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;
[7]5° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorche' si trattera' di atti che avranno per oggetto la proprieta', l'usufrutto, l'uso od godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;
[8]6° La nota della seguita registrazione per gli atti registrati.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva