Art. 115

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 112, e 14 luglio 1887, n. 4702, art. 4.

[2]I fogli dei repertori saranno numerati e segnati; quel dei notai, dei segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le corti ed i tribunali, dal presidente della corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art115 · fonte su Normattiva