Art. 115
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[2]I fogli dei repertori saranno numerati e segnati; quel dei notai, dei segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, dei cancellieri e degli uscieri delle preture, dal pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei cancellieri ed uscieri presso le corti ed i tribunali, dal presidente della corte o tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva