Art. 117
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[1]Legge 13 settembre 1874, n.2076, art. 114.
[2]I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalita', rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva