Art. 12
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 12.
[2]Non sono soggetti a tassa proporzionale:
[3]I beni immobili esistenti fuori del territorio del Regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono;
[4]I beni mobili quando non sono nel Regno e si trasferiscono in causa di morte.
[5]Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi di usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, o sono correspettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva