Art. 121

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n.2076, art. 118, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile faranno pervenire nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

[3]Se non si saranno verificati casi di morte nel trimestre, faranno pervenire un certificato negativo.

[4]I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena pecuniaria di lire trenta per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire sei per ogni caso di morte omesso negli stati.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art121 · fonte su Normattiva