Art. 122
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 119.
[2]I capi delle amministrazioni comunali, sopra richiesta officiale degli impiegati del registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare l'importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dalla presente legge.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva