Art. 123
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 120.
[2]Il ricevitore del registro non potra' sotto verun pretesto, e benche' si dia luogo alla stima, differire per piu' di tre giorni la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse vengano pagate secondo la liquidazione fatta da lui. Il ricevitore, ove sia richiesto, dovra' rilasciare un certificato della seguita presentazione dell'atto e della somma depositata per la registrazione.
[3]Il ricevitore non potra' neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria, ritenendone gli atti e le produzioni.
[4]Tuttavia se fra le produzioni si trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale, e contenesse schiarimenti che potessero in qualunque modo giovare all'amministrazione del registro, il ricevitore o l'agente dell'amministrazione avra' facolta' di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avra' presentata.
[5]In caso di rifiuto il ricevitore potra' ritenere l'atto per 48 ore onde desumerne copia.
[6]Questa disposizione e' applicabile anche agli atti per iscrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva