Art. 124

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 121.

[2]I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri, se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

[3]Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art124 · fonte su Normattiva