Art. 124
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 121.
[2]I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri, se non dietro autorizzazione del pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.
[3]Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai regolamenti.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva