Art. 125
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 122.
[2]Nessuna autorita' pubblica, ne' amministrazione del registro, ne' i ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, ne' sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva