Art. 125

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 122.

[2]Nessuna autorita' pubblica, ne' amministrazione del registro, ne' i ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa legge o delle pene incorse, ne' sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art125 · fonte su Normattiva