Art. 127

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 124.

[2]Per la domanda della tassa proporzionale o graduale sugli atti e trasferimenti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa e per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprieta', per la devoluzione dei lucri dotali, e per l'avveramento delle liberalita' subordinate alla eventualita' della morte, la prescrizione si compie nell'anno a partire dal giorno in cui sara' stata fatta la dichiarazione prescritta dagli art. 70 e 75.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 10 giugno 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art127 · fonte su Normattiva