Art. 128

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 125.

[2]Trascorso il termine di venti anni sara' prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti non registrati. Di questi pero' non si potra' mai far uso in giudizio o in atti amministrativi o davanti un ufficio governativo, senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

[3]Se l'atto fosse inserito o enunciato in altri atti notarili o in forma privata si fara' luogo, malgrado il decorso ventennio, all'applicazione delle tasse dovute sull'atto inserito o enunciato.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art128 · fonte su Normattiva