Art. 129

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, a. 2076, art. 126, e 14 luglio 1881, n. 4702, art. 6

[2]La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della, tassa principale.

[3]Decorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalita' e saranno dovute soltanto le tasse.

[4]Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art129 · fonte su Normattiva