Art. 129
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[2]La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della, tassa principale.
[3]Decorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalita' e saranno dovute soltanto le tasse.
[4]Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva