Art. 13
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 13.
[2]Il pagamento della tassa proporzionale o graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, e non meramente potestativa, e' dovuto quando la condizione si verifica, o quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la condizione si avveri.
[3]Sono considerati quali atti vincolati a condizione sospensiva, tra gli altri, le donazioni non peranco accettate, le convenzioni relative ai lucri dotali, le liberalita' d'ogni specie subordinate alla eventualita' della morte, e gli atti soggetti ad approvazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva