Art. 130

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 127.

[2]Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sara' interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e cio' sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.

[3]La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art130 · fonte su Normattiva