Art. 130
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 127.
[2]Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sara' interrotto da qualsiasi domanda giudiziale, fatta e notificata da una delle parti avanti la spirazione dei termini, e cio' sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatta istanza per la stima.
[3]La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine uguale a quello rispettivamente stabilito dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva