Art. 131

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 128.

[2]La domanda fatta dal contribuente sia pel rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa a richiesta di supplemento, e prima che la richiesta abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servira', come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

[3]Tale domanda dovra' essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sara' ritenuto dal ricevitore dopo averne presa nota sul libro principale di registrazione, e l'altro sara' restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso, comprovante la data della fatta presentazione.

[4]A corredo del ricorso dovra' inoltre unirsi, per essere restituita ai ricorrenti, la copia autentica dell'atto notariale o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale e' reclamato il supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni altro caso la quietanza originale delle tasse pagate.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art131 · fonte su Normattiva