Art. 133
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 130.
[2]La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene Pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa, competera' alle Intendenze provinciali di finanza o al Ministero delle finanze, a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva