Art. 133

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 130.

[2]La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene Pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale, quando dai contribuenti sia deferita alla cognizione amministrativa, competera' alle Intendenze provinciali di finanza o al Ministero delle finanze, a seconda delle disposizioni dei regolamenti in vigore.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art133 · fonte su Normattiva