Art. 134
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 131.
[2]Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'amministrazione del registro, e' l'ingiunzione.
[3]L' ingiunzione consiste nell' ordine emesso dal competente ufficio di pagare entro quindici giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate.
[4]L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed e' intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, o al suo domicilio o residenza, od all'abituale sua dimora, oppure a chi lo rappresenta.
[5]L'intimazione e' fatta per mezzo d'usciere, il quale ne stendera' relazione sulla ingiunzione originale.
[6]Per l'intimazione ai debitori di ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla ordinaria procedura civile per le citazioni. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 gennaio 1922, n. 24
23Il Regio Decreto 19 gennaio 1922, n. 24, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La ingiunzione di cui all'art. 134 del testo unico delle tasse di registro, approvato con decreto Reale 20 maggio 1897, n. 217, non e' soggetta al visto dell'intendente di finanza".
Testo vigente dal 1 febbraio 1922 al 22 dicembre 2008 · versione 21 su Normattiva