Art. 137
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[1]Legge 13 settembre 1874, n 2076, art. 134.
[2]Per le cause accennate dal presente titolo, qualunque delle parti soccombenti rifondera' le spese alla vincitrice secondo il disposto dal codice di procedura civile.
[3]Non potra' pero' l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.
[4]Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovra' restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva