Art. 138

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 135.

[2]Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che dall'ufficio di registro si riconosceranno dovute quando l'atto d'opposizione non sia corredato dalla quietanza del pagamento della tassa.

[3]Tanto nel caso di opposizione che in quello di reclamo per restituzione di tasse, l'atto d'opposizione o istanza non potra' essere ammesso in giudizio, se entro tre giorni dalla notificazione all'amministrazione non sara' depositata nella cancelleria del tribunale competente a giudicare la copia autentica dell'atto notatile, o di quello ricevuto da un ufficiale o funzionario pubblico, sul quale e' reclamato supplemento o la restituzione di tassa, ovvero l'originale dell'atto privato stato sottoposto alla registrazione, e in ogni caso la quietanza originale delle tasse pagate.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art138 · fonte su Normattiva