Art. 139
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 136; legge 11 gennaio 1880, n. 5430; legge 29 giugno 1882, n. 835; codice di commercio, art. 914; legge 14 luglio 1887, numero 4702, articoli 7 e 21; lettera O; legge, 30 dicembre 1894, n. 597, art. 1.
[2]Saranno registrate a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute:
[3]1° Le sentenze e gli atti designati nella parte terza dell'annessa tariffa, che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le amministrazioni dello Stato, il monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, parificato all'amministrazione dello Stato, agli effetti delle tasse, con l'art. 1° della legge (testo unico) 30 dicembre 1894, n. 597, le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali.
[4]Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili ovvero di beni mobili diverse da rendite, crediti, ragioni ed azioni;
[5]2° Gli atti o documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della presente legge e dell'annessa tariffa, dei quali nell'interesse esclusivo, delle amministrazioni, persone o enti morali antedetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi; 3° Gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;
[6]4° Gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dall' annessa tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dal successivo art. 148 e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri;
[7]5° Gli atti relativi alla procedura di fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del codice di commercio.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva