Art. 14
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 14.
[2]Per sottoporre a tassa di registro la trasmissione di un immobile a titolo di proprieta' o di usufrutto, bastera', in mancanza di prove dirette, che il nuovo possessore si sia fatto inscrivere per codesti titoli nei ruoli dell'imposta prediale o della tassa sui fabbricati, e che sia stata da esso pagata per detti titoli e in conto proprio alcuna rata di tale imposta o tassa, o si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprieta' o di usufrutto.
[3]Il godimento di un immobile, a titolo di locazione o di anticresi, sara' pure sufficientemente provato col mezzo di fatti, atti o scritti che lo facciano presumere legalmente, ovvero col pagamento fatto comunque per detti titoli ed a conto proprio.
[4]Sara' pero' in tutti i casi riservata la prova contraria.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva