Art. 140

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[1]Legge 14 agosto 1879, n. 5035, art. 2.

[2]Nei procedimenti dell'amministrazione del fondo per il culto sono notate a debito le tasse 'di registro per gli atti e le sentenze.

[3]L'amministrazione del fondo per il culto dovra' per altro pagare le tasse annotate a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinta la lite, o che sia insolvente.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art140 · fonte su Normattiva