Art. 141

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 137, con la modificazione derivante dalle leggi 29 giugno 1882, n. 835, art. 1, e 14 luglio 1887, n. 4702, art 7.

[2]La registrazione a debito si eseguisce dai ricevitori del registro a norma dell'art. 66 per tutti gli atti che ne sono suscettivi.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art141 · fonte su Normattiva